![Gren :gren:](./images/smilies/gren.gif)
....il contratto fra privati si basa SOLO su determinati requisiti....come la Bonae fidei.....che e' la base per esempio del 1490 CC(e SS),che regolamenta la compravendita fra privati.
![Wink ;)](./images/smilies/smile1.gif)
In ogni caso,voglio esporti brevemente come e' la questione(e mi scuso per l'OT....)
La nuova disciplina del dlgs. del 6 settembre 2005, n.206,che assorbe nel Codice del consumo la "legge sulla garanzia nell’acquisto di prodotti di consumo", in vigore dal 23 marzo 2002,non riguarda la compravendita di auto usate fra privati. Per questo valgono le regole della "vecchia garanzia" (art.1490 e segg. del Codice Civile). L'auto vendutavi deve essere comunque priva di vizi occulti e non devono esservi taciute circostanze pregiudizievoli del vostro acquisto, ad esempio che si tratta di un'auto incidentata.
A tale proposito ricordo le disposizioni dell'Art. 1490 C.C. che ho giustappunto citato piu' volte..... "Garanzia per i vizi della cosa venduta":Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229).
Percio' NADA silenzio Assenso,Nada Garanzie di sorta.....vale il visto e piaciuto purche' da entrambe le parti viga l'ovvio rispetto di alcune semplici e mai disusate regole.
![Giusto :giusto:](./images/smilies/approveds.gif)
Spero di avere sanato ogni tuo dubbio.....e tra l'altro nn ti spedisco neppure la parcella per il consulto..e ti risparmio quella del legale che INTERPELLAVI.....che voi DEPPIU'?
![Gren :gren:](./images/smilies/gren.gif)
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