In Ogni caso,per ANTIPASTO,vi posto una Letterina tipo "modellino Base" per contestazioni
"volanti" di verbali arrivati a casuccia vostra causa Autovelox o Similia....
![Gren :gren:](./images/smilies/gren.gif)
![Gren :gren:](./images/smilies/gren.gif)
Ricordandovi che:
1)Non e' automatico che un Giudice di pace accetti il ricorso....purtroppo e' parecchio soggettiva come cosa,e nn vi aspettate che in pieno stile "Common Law" una pronunciazione favorevole faccia REALMENTE diritto...
2)Ogni caso ha le sue specificita'.
Prendete per buono Quanto vi posto,tenendo presente che cmq dovreste poterci mettere del "vostro"
3)Vi rammento che ALL'INTERNO DI UN VERBALE DEVE ESSERE TASSATIVAMENTE INDICATA LA NORMA DEL CDS che si VIOLA....e' IMPORTANTE,perche' un Vizio in tal SENSO Potrebbe determinare la NULLITA' del Verbale in OGGETTO....e la vostra felicita'....
![Gren :gren:](./images/smilies/gren.gif)
Per riferimenti,si tratta dell'Art. 383 del Regolamento di Attuazione del CdS.
![Wink ;)](./images/smilies/smile1.gif)
5)Inoltre Ricordate che un Verbale fa SEMPRE FEDE.....sino alla contestazione dello stesso a mezzo art.2700 c.c.(querela di falso)...ma qui andiamo su un terreno delicato dove sara' necessario il supporto di un Legale...
![Boss :boss:](./images/smilies/044.gif)
6) che cmq per una Mano sono sempre disponibile in MAIL...ma nn bombardatemi perche' sino a Dicembre inoltrato sono INCASINATO....e nn pretendete che vi dia l'appoggio dello Studio in cui pratico,perche' senno' PAGATE....
![Gren :gren:](./images/smilies/gren.gif)
Detto Questo....a Voi!!!!
![Applausi :appla:](./images/smilies/clap.gif)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Al Giudice di Pace dell’Ufficio di………
RICORRE
Il sig. _________, nato a ________ il ______ e residente a _______ cap______ via ________ n.__ tel ________ E-mail ___________
CONTRO (scegliere il proprio caso)
- Il Comune di .......... ,nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Via............n.....
Nel caso di multe elevate dalla Polizia municipale (Vigili Urbani) o dagli ausiliari del traffico.
- Il Ministero dell'Interno, nella persona del Ministro pro-tempore, con sede presso il Viminale P.le del Viminale – 00184 Roma
Nel caso di multe elevate dalla Polizia stradale (Polizia di Stato) oppure nel caso di opposizione ad un'ordinanza del Prefetto.
- Il Ministero della Difesa, nella persona del Ministro pro-tempore, con sede presso il Palazzo Baracchini – Via XX Settembre 8 – 00187 Roma
Nel caso di multe elevate dai Carabinieri.
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella persona del Ministro pro-tempore, con sede in Via XX Settembre 97 – 00187 Roma
Nel caso di multe elevate dalla Guardia di Finanza.
- Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nella persona del Ministro pro-tempore, con sede in Via XX Settembre 20/22 – 00187 Roma
Nel caso di multe elevate dalla Guardia Forestale (Polizia ambientale e forestale).
AVVERSO
L'accertamento di violazione dell'art. ......("Codice della Strada") eseguito dai/dalla ..............(vigili urbani, Polizia stradale, Carabinieri, etc) di............ notificato il......, e che si allega in copia
Premesso che
1. Con l'atto di accertamento indicato in epigrafe .....( i vigili, la polizia di Stato ecc) contestano le violazioni che avrebbero accertato a mezzo ...........................(telelaser, direttamente , autovelox ..)
2. Tale accertamento non e' stato contestato immediatamente al conducente ed effettivo trasgressore, ma e' stato comunicato soltanto in data ________ all'odierno ricorrente, proprietario del veicolo e co-obbligato in solido, con notifica a mezzo posta del relativo verbale (nota specifica 1).
3. Che i verbalizzanti quindi non hanno provveduto all'identificazione del conducente
4. Che non e' stato concesso al ricorrente il termine di 60 gg per indicare il conducente (nel caso invece sia stato dato il termine, scrivere: che il ricorrente ritiene incostituzionale la norma che prevede l’applicazione delle sanzioni accessorie al proprietario in caso di mancata identificazione del trasgressore)
5. Che i verbalizzanti nell'atto notificato non hanno esplicitato in modo dettagliato le modalita' per ricorrere e in particolare non hanno indicato il Giudice di Pace competente per territorio in considerazione delle difficolta' che trova l'automobilista ad individuare l'autorita' competente a decidere il ricorso
6. Che l'atto di accertamento e' inoltre da ritenersi nullo o comunque annullabile in quanto
(nota specifica 2)
Tutto cio' premesso,
considerato e ritenuto che ogni numero della premessa motiva la nullita' e/o l’annullabilita’ dell'accertamento, sottolineato in diritto: nel caso di specie i verbalizzati non erano esonerati dalla contestazione immediata (nota specifica 3) ne' hanno addotto validi motivi e comunque ritiene il ricorrente che l'art. 201 sia viziato di incostituzionalita', su cui si richiede al Giudice di Pace di voler sollevare la relativa eccezione innanzi alla Corte Costituzionale (nota specifica 4);
Per quanto sopra
Chiede
All’Illustrissimo Signor Giudice di Pace, PREVIA emissione di Ordinanza di SOSPENSIONE degli effetti del verbale di accertamento, sanzioni e pene accessorie (nota 5) di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento impugnato.
Luogo e data
Firma
NOTE
Note generali
- Scegliere solo le voci interessate al proprio caso.
- Il ricorso deve essere presentato entro 60 gg dalla notifica, all’ufficio del giudice di pace del luogo dove il fatto e’ avvenuto, in cinque copie (alcuni uffici ne richiedono quattro o anche meno) e allegando l'originale del verbale (alcuni uffici richiedono una semplice fotocopia). E’ possibile presentare il ricorso anche a mezzo raccomandata a/r. Occorrera’ pero’, in ogni caso, presenziare alle udienze, pena l’archiviazione. Inoltre, il procedimento dovra’ comunque essere registrato.
- E’ possibile presentare il ricorso, oltre che nei casi di specie, anche avverso l’ordinanza ingiunzione prefettizia. Sia in caso di rigetto nel merito, che per contestare il mancato rispetto dei termini di emissione del ricorso da parte del Prefetto (180 giorni se spedito ai vigili che poi lo hanno inoltrato al Prefetto; 210 gg se spedito al Prefetto direttamente) e di notifica susseguente dell’ordinanza –150 gg.
- La predetta bozza puo’ essere utilizzata come modello anche in caso di ricorso al Prefetto, nel caso in cui sia impossibile gestire un procedimento di persona. Il ricorso al Prefetto lo consigliamo solo nei casi di manifesta ovvieta’ del vizio.
- E’ possibile presentare ricorso al giudice di pace anche avverso una cartella esattoriale (atto successivo all’emissione del verbale, ma solo ed esclusivamente in caso di vizi formali, relativi sia all’emissione della cartella stessa che alla notifica del precedente verbale; se non vi fossero irregolarita’, non e’ invece possibile opporsi nel merito, avendo omesso la contestazione del verbale). In questo caso, in luogo di “verbale†occorrera’ ovviamente parlare di “cartellaâ€, e si deve presentare entro 30 giorni dalla notifica.
Note specifiche
nota 1
applicabile in caso l’accertamento sia avvenuto su una strada che espressamente non consentiva l’omissione del fermo a fronte di decreto prefettizio.
nota 2
inserire tutti i possibili motivi di nullita', ad esempio:
- trascrizione errata dei dati anagrafici del proprietario o del veicolo (targa, colore)
- mancanza o errore della norma violata
- mancanza dei dati di chi ha accertato la contravvenzione (agente) o verbale non firmato. Attenzione, pero', se il verbale e' redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati la "firma autografa" e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (sentenze di cassazione 1923/99, 4567/99, 6065/05 e 21045/06 nonche' circolare del Ministero dell'interno del 25/8/2000)
- mancanza o errore del giorno ed ora o del luogo dell'infrazione
- errati dati anagrafici del proprietario dell'auto (dipende dalle circostanze)
- errore nella lettura della targa e/o mancanza corrispondenza col tipo e caratteristiche dell'auto
- notifica dopo 150 giorni dall’identificazione del trasgressore
- assenza di indicazioni circa l'infrazione commessa (es. cartello di divieto di sosta, cartello limite di velocita' e suo posizionamento e relativo cartello di fine limitazione o prescrizione –tenendo presente che ci sono circolari ministeriali che consentono un piu’ ampio margine per gli avvisi; ad esempio e’ ritenuto sufficiente che vi siano avvisi anche radiofonici)
- mancanza del segnale
- omissione dell’indicazione della relativa ordinanza (ex art. 45 CdS e 77 Reg. CdS)
- fatto svoltosi diversamente da come descritto dai verbalizzanti (solo in caso sia possibile sostenere l’errore od il falso da parte degli agenti, con PROVE CERTE ED INCONFUTABILI)
- non e' indicata l'altezza del km e il luogo preciso della commessa violazione
- mancata e inadeguata indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata (art 201)
nota 3
salvo il caso in cui non vi fosse un decreto prefettizio che espressamente consentiva l’omissione del fermo, e ricordando che ci sono circolari e sentenze che espressamente ritengono legittima l’omissione del fermo immediato, in tutti quei casi in cui non sia ritenuto possibile effettuare un fermo in piena sicurezza; inoltre, si ricorda l’esclusione dal fermo immediato per i casi individuati con artt. 384 e 385 Reg. CdS.
nota 4
se manca l’identificazione al momento dell’infrazione, per quanto attiene le sanzioni accessorie, non pecuniarie.
nota 5
indicare qui eventuale sospensione della patente
-------------------------------------------------------------------------------------------
Invece in caso rinveniste sul tergicristallo “Avviso o Preavviso†di Verbale:
fotografare davanti/dietro la segnaletica stradale verticale inerente il divieto;
Annotare l'esatta ubicazione della segnaletica (via/piazza/ ecc.);
Recarsi al Comando Polizia Municipale chiedendo:
- il rilascio della fotocopia NON in bollo della ordinanza istitutiva di detta segnaletica (ai sensi della Legge n. 241/1990);
- la redazione e rilascio del Verbale di Accertamento inerente l’infrazione (senza consegnare indietro il modulo in quanto è in loro possesso la copia) onde evitare gli oneri della notifica;
Se il retro della segnaletica stradale verticale di divieto vede l’iscrizione dell’anno superiore al 1992 e non vi sono serigrafati i dati inerenti l’ordinanza istitutiva (come prevede il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione) chiedere l’intervento della Polizia Municipale e/o Stradale e/o dei Carabinieri per far elevare il verbale per la rimozione della stessa;
Se invece siete PRESENTI:
Se il retro della segnaletica stradale verticale di divieto vede l’iscrizione dell’anno superiore al 1992 e non vi sono serigrafati i dati inerenti l’ordinanza istitutiva (come prevede il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione) chiedere di elevare verbale per la rimozione della stessa;
prendere nota del nome e cognome e/o del numero dell’agente;
nel caso gli agenti vi elevino verbale, chiedere che nel Verbale di Accertamento si iscrivano gli estremi dell’ordinanza (istitutiva del divieto) violata (Art. 383 Regolamento di Attuazione del CdS "il verbale deve contenere....la citazione della norma violata..");
non rilasciare dichiarazioni,
non sottoscrivere il Verbale;
farsi rilasciare la copia del verbale;
recarsi al Comando Polizia Municipale chiedendo il rilascio della fotocopia NON in bollo della ordinanza violata;
![Applausi :appla:](./images/smilies/clap.gif)
![Giusto :giusto:](./images/smilies/approveds.gif)
Spero di esservi stato UTILE.......