Niente più AUTOVELOX nascosti
Inviato: 31 ago 2008 16:27
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ramo Trasporti (DPR 08.12.2007, n° 271)
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II
Prot. n° 972663 del 07 agosto 2008
Oggetto: - Segnalamento delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità .
Richiesta di parere Rif. Prot. n° 14679 del 29.05.2008
Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, si premette quanto segue.
L’art. 3 c. 1 lett. b) del DL n° 117/2007, convertito con L. n° 160/2007, ha previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle vigenti norme regolamentari.
Le modalità di impiego sono state stabilite con Decreto 15.08.2007 del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno; in particolare la segnalazione può essere effettuata con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli, ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. a) e c).
I segnali stradali di cui all’art. 1 c. 1 lett. a) devono essere realizzati secondo quanto disposto dal successivo c. 2; i dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1 lettera c), devono essere realizzati secondo quanto disposto dall’art. 1 c. 4 e installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità ; in ogni caso devono essere rispettate le distanze di cui all’art. 2 c. 1, con le precisazioni di cui al successivo c. 2.
Ciò premesso si osserva che l’adozione di segnaletica permanente anche per postazioni di controllo temporanee, ancorché non vietata dalle vigenti disposizioni, risulta tuttavia non coerente con la tipologia utilizzata, e con l’esigenza di credibilità alla quale la segnaletica deve in generale rispondere.
Si richiama, al riguardo, il paragrafo 5.3.3 della Direttiva Ministeriale 24.10.2000 “Sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzioneâ€, che stigmatizza l’impiego superfluo di segnali su qualsiasi tipo di strada, laddove la corretta tecnica di installazione richiede che sia posto in opera esclusivamente il segnale del tipo richiesto dalla situazione che si intende segnalare.
Nel caso in argomento, relativo alle postazioni di controllo temporanee, peraltro, appaiono più indicati i dispositivi di segnalazione luminosi installati a bordo dei veicoli utilizzati dagli organi di polizia stradale.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
FM/RS
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA)
Tanto per ricordare il 142 comma 6 (da VFR italia)
articolo 142, comma 6 e seguenti, riguardante l'impiego di dispositivi misuratori di velocità : autovelox, telelaser e simili.
In base alla normativa attuale la postazione deve essere segnalata con cartelli, fissi o mobili, posti ad una distanza massima di 4 km e ad una minima di 250 metri. I cartelli devono essere in regola colle disposizioni attuali del CdS in merito, ovvero sia ben leggibili da una distanza minima di 80 metri e coperti di pellicola riflettente che ne faciliti la lettura in condizioni di bassa visibilità . Anche i segnali luminosi (come il classico "Polstrada, Controllo Velocità " che appare spesso in autostrada) devono rispettare le stesse norme su posizionamento e visibilità .
La segnalazione va ripetuta dopo ogni incrocio di una certa importanza, indipendentemente dalla distanza.
Sono fuori legge, e quindi portano all'annullamento dell'eventuale verbale, i cartelli non riflettenti, i "fogli volanti", i cartelli di piccole dimensioni non leggibili chiaramente ad una distanza di 80 metri.
Sono di nessun valore i cartelli che recitano ad esempio "Controllo velocità dal km 43,5 al km 73,6", se non accompagnati da cartellonistica a norma di legge.
Il posizionamento dell'autovelox stesso é soggetto a nuove regole. Se collocato all'interno di un'automobile (ad esempio il modello 104) questa deve recare tassativamente i colori d'ufficio; se utilizzato da uomini di pattuglia questi devono essere ben visibili, in divisa di servizio e con eventuali indumenti ad alta visibilità se la situazione lo richiede. In entrambe i casi il velox deve essere posizionato in modo da essere ben visibile a chi arriva: sono esplicitamente proibiti i "cammuffamenti" (ad esempio nascondere l'auto dietro un muretto o il velox dietro un cespuglio), le auto "civetta" e il personale in borghese.
Cosa possiamo fare per difenderci? Beh la soluzione in assoluto migliore sarebbe, in caso di palesi irregolarità , fare intervenire una pattuglia di un altro servizio e fare stendere un verbale. Non tanto per far iniziare "azioni disciplinari" che tanto non portano a nulla, quanto perché quel verbale é una prova legalmente valida ed accettabile nel caso di ricorsi contro verbali elevati in una situazione d'irregolarità ..
Purtroppo questo non sempre é possibile, quindi una buona soluzione é fotografare ed annotare la situazione d'irregolarità .
Parcheggiate sempre in modo LEGALE prima di prendere appunti e/o fotografare.
Mi é stato riferito che, mentre la maggior parte delle pattuglie paiono ignorare completamente chi compie queste attività , ci sono stati alcuni casi in cui si é cercato di sequestrare la macchina fotografica. Beh, non possono farlo. Se vogliono provarci insistete perché chiamino una pattuglia di un altro servizio e non muovetevi da lì finché non arrivano i Carabinieri o la Polizia di Stato. Se invece vi chiedono i documenti e scrivono le generalità chiedetele anche voi agli agenti (é loro dovere identificarsi) e fatevi mettere per iscritto che si trattava di un "controllo di routine".
FONTE
Ramo Trasporti (DPR 08.12.2007, n° 271)
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II
Prot. n° 972663 del 07 agosto 2008
Oggetto: - Segnalamento delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità .
Richiesta di parere Rif. Prot. n° 14679 del 29.05.2008
Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, si premette quanto segue.
L’art. 3 c. 1 lett. b) del DL n° 117/2007, convertito con L. n° 160/2007, ha previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle vigenti norme regolamentari.
Le modalità di impiego sono state stabilite con Decreto 15.08.2007 del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno; in particolare la segnalazione può essere effettuata con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli, ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. a) e c).
I segnali stradali di cui all’art. 1 c. 1 lett. a) devono essere realizzati secondo quanto disposto dal successivo c. 2; i dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1 lettera c), devono essere realizzati secondo quanto disposto dall’art. 1 c. 4 e installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità ; in ogni caso devono essere rispettate le distanze di cui all’art. 2 c. 1, con le precisazioni di cui al successivo c. 2.
Ciò premesso si osserva che l’adozione di segnaletica permanente anche per postazioni di controllo temporanee, ancorché non vietata dalle vigenti disposizioni, risulta tuttavia non coerente con la tipologia utilizzata, e con l’esigenza di credibilità alla quale la segnaletica deve in generale rispondere.
Si richiama, al riguardo, il paragrafo 5.3.3 della Direttiva Ministeriale 24.10.2000 “Sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzioneâ€, che stigmatizza l’impiego superfluo di segnali su qualsiasi tipo di strada, laddove la corretta tecnica di installazione richiede che sia posto in opera esclusivamente il segnale del tipo richiesto dalla situazione che si intende segnalare.
Nel caso in argomento, relativo alle postazioni di controllo temporanee, peraltro, appaiono più indicati i dispositivi di segnalazione luminosi installati a bordo dei veicoli utilizzati dagli organi di polizia stradale.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
FM/RS
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA)
Tanto per ricordare il 142 comma 6 (da VFR italia)
articolo 142, comma 6 e seguenti, riguardante l'impiego di dispositivi misuratori di velocità : autovelox, telelaser e simili.
In base alla normativa attuale la postazione deve essere segnalata con cartelli, fissi o mobili, posti ad una distanza massima di 4 km e ad una minima di 250 metri. I cartelli devono essere in regola colle disposizioni attuali del CdS in merito, ovvero sia ben leggibili da una distanza minima di 80 metri e coperti di pellicola riflettente che ne faciliti la lettura in condizioni di bassa visibilità . Anche i segnali luminosi (come il classico "Polstrada, Controllo Velocità " che appare spesso in autostrada) devono rispettare le stesse norme su posizionamento e visibilità .
La segnalazione va ripetuta dopo ogni incrocio di una certa importanza, indipendentemente dalla distanza.
Sono fuori legge, e quindi portano all'annullamento dell'eventuale verbale, i cartelli non riflettenti, i "fogli volanti", i cartelli di piccole dimensioni non leggibili chiaramente ad una distanza di 80 metri.
Sono di nessun valore i cartelli che recitano ad esempio "Controllo velocità dal km 43,5 al km 73,6", se non accompagnati da cartellonistica a norma di legge.
Il posizionamento dell'autovelox stesso é soggetto a nuove regole. Se collocato all'interno di un'automobile (ad esempio il modello 104) questa deve recare tassativamente i colori d'ufficio; se utilizzato da uomini di pattuglia questi devono essere ben visibili, in divisa di servizio e con eventuali indumenti ad alta visibilità se la situazione lo richiede. In entrambe i casi il velox deve essere posizionato in modo da essere ben visibile a chi arriva: sono esplicitamente proibiti i "cammuffamenti" (ad esempio nascondere l'auto dietro un muretto o il velox dietro un cespuglio), le auto "civetta" e il personale in borghese.
Cosa possiamo fare per difenderci? Beh la soluzione in assoluto migliore sarebbe, in caso di palesi irregolarità , fare intervenire una pattuglia di un altro servizio e fare stendere un verbale. Non tanto per far iniziare "azioni disciplinari" che tanto non portano a nulla, quanto perché quel verbale é una prova legalmente valida ed accettabile nel caso di ricorsi contro verbali elevati in una situazione d'irregolarità ..
Purtroppo questo non sempre é possibile, quindi una buona soluzione é fotografare ed annotare la situazione d'irregolarità .
Parcheggiate sempre in modo LEGALE prima di prendere appunti e/o fotografare.
Mi é stato riferito che, mentre la maggior parte delle pattuglie paiono ignorare completamente chi compie queste attività , ci sono stati alcuni casi in cui si é cercato di sequestrare la macchina fotografica. Beh, non possono farlo. Se vogliono provarci insistete perché chiamino una pattuglia di un altro servizio e non muovetevi da lì finché non arrivano i Carabinieri o la Polizia di Stato. Se invece vi chiedono i documenti e scrivono le generalità chiedetele anche voi agli agenti (é loro dovere identificarsi) e fatevi mettere per iscritto che si trattava di un "controllo di routine".
FONTE