marix ha scritto:Tornando ad una domanda iniziale: cosa ne pensate di quei "magneti" da mettere al tubicino che porta la benzina agli iniettori?
Da quello che ci capisco io ci sono pareri discordanti, ma controllando i feedback di chi li vende su ebay sono positivi, avete esperienze con questi prodotti?
lascia perdere quei Fuel-saver,faran pure qualche strana magia,ma il miglioramento e' talmente esiguo da non essere ne apprezzabile ne tanto meno conveniente
P.S. Ross79 "faccio il fischio di richiamo" al tuo post
ragazzi sono delle bufale vere e proprio, già soltanto se si legge la base del loro funzionamente...dovrebbero, secondo loro, "routare" le particelle che compongono la benzina, tramite campo magnetico, in modo tale da ottimizzarne la combustione...peccato che la struttura molecolare della benzina NON è POLARIZZABILE, poichè le sue molecole non sono polari, ovvero non hanno un polo positivo e uno negativo...
P.S. Ross79 "faccio il fischio di richiamo" al tuo post
ragazzi sono delle bufale vere e proprio, già soltanto se si legge la base del loro funzionamente...dovrebbero, secondo loro, "routare" le particelle che compongono la benzina, tramite campo magnetico, in modo tale da ottimizzarne la combustione...peccato che la struttura molecolare della benzina NON è POLARIZZABILE, poichè le sue molecole non sono polari, ovvero non hanno un polo positivo e uno negativo...
Effettivamente le tue riflessioni fanno riflettere, quello che mi da maggior stupore è di come tanti utenti su ebay siano felici, ma leggendo il test che i venditori suggeriscono di fare, si nota che dicono di fare una guida MOLTO pulita ... Probabilmente tanti feedback positivi si riferiscono solo alla correttezza della transazione in se stessa, o magari per evitare un feedback negativo come risposta... mistero.
O magari sono Falsi....a 19 anni comprai il FAMIGERATO superminiturbo...il primo Fuel Saver di questa FAMIGERATA famiglia.....incuriosito dalla pubblicita' ENORME fatta da giornali e Tv...ebbene....MIRACOLO...la MACCHINA andava ESATTAMENTE come ......PRIMA..!!!
Insomma...pagato nn proprio una INEZIA....e montato....
Ma li M******I loro.....bella sola me tirarono...
Tanto per la Cronaca nel 1997 l'antitrust vieto' la pubblicazione della Pubblicita' inerente al prodotto suddetto,per pubblicita' INGANNEVOLE...
e questo nn certo per un controllo da parte dell'autorita' competente,ma
dopo uno SPUTTANAMENTO di un TEST di 4ruote su due Tipo IDENTICHE alla MIA....ZERO RISULTATI ovviamente... TACCI LORO.......
Ricorso giurisdizionale al Tar Lazio (art. 33, comma 1, legge n. 287/90)
Ricorso giurisdizionale al Tar Lazio (art. 33, comma 1, legge n. 287/90)
n.Reg.TAR n.Reg.CdS Esito Ricorrente
1756/98 Respinto FUEL SAVER ITALIA
TAR Lazio Consiglio di Stato
Testo Provvedimento
Testo Provvedimento
Provvedimento n. 5475 ( PI1469 ) FUELSAVER SUPER-TECH
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 12 novembre 1997;
SENTITO il Relatore Dottor Giacinto Militello;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 1996, n. 627, recante le norme sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Denuncia
Con segnalazione pervenuta in data 6 giugno 1997, un consumatore ha denunciato come ingannevole, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, il messaggio pubblicitario riguardante "SUPER-TECH" ("Il Risparmia Benzina") diffuso dalla FUELSAVER ITALIA, tramite i propri addetti, nelle giornate del 28/30 maggio '97 presso l'Hotel Mec di Paestum (SA).
2. Messaggio pubblicitario
Il messaggio oggetto di contestazione riguarda un dispositivo, destinato a essere applicato alle autovetture per ridurre i consumi di carburante, denominato "SUPER-TECH" ("Il Risparmia Benzina") e commercializzato dalla FUELSAVER ITALIA.
Il messaggio, diffuso dalla società tramite i propri addetti, nelle giornate del 28/30 maggio '97 presso l'Hotel Mec di Paestum (SA), si articola in una cartellina di colore bianco con la scritta "FuelSaver Italia", contenente una scheda tecnica ("Più Eco-logia/nomia"); tre volantini; una "Relazione Tecnico-comparativa" e alcune certificazioni di provenienza coreana.
In particolare, il volantino con la scritta " [...] finalmente è arrivato ! super tech", precisa:
riduce le emissioni nocive (fino al 90 %)
migliora i consumi (10-15 %)
migliora il rendimento del motore
funziona con tutti i carburanti
facile da installare
garantito 5 anni
3. Comunicazione alle parti
In data 27 giugno 1997, l'Autorità ha comunicato ai soggetti interessati - la ditta FUELSAVER ITALIA, con sede in Palermo, e il denunciante - l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 74/92, volto ad accertare la rispondenza al vero - ai sensi degli artt. 1 e 2, con riferimento all'articolo 3, lettera a), del citato Decreto - delle affermazioni inerenti le caratteristiche del prodotto "SUPER-TECH", la sua natura, la sua idoneità allo scopo, i risultati dei controlli effettuati.
La comunicazione avvertiva che sarebbe stato oggetto di valutazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 74/92, anche l'uso del termine "garantito per un periodo di 5 anni" senza precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta.
RITENUTO, pertanto, che il messaggio in questione costituisca pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 2, lettera b) - con riferimento agli elementi di cui all'articolo 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto idoneo a suscitare nel consumatore erronee aspettative intorno alle proprietà del dispositivo Super Tech e ai benefici derivanti dal suo uso, con conseguente pregiudizio al comportamento economico - e 4, comma 2, del Decreto Legislativo citato, in quanto utilizza il termine "garanzia" senza mettere il consumatore nella condizione di conoscere, anticipatamente rispetto alla scelta economica, contenuti e modalità della garanzia medesima;
RITENUTO, inoltre, che - al fine di evitare che i messaggi pubblicitari ingannevoli continuino a produrre effetti anche in considerazione delle particolari modalità di diffusione nel corso di un convegno - risulta necessaria la pubblicazione di una comunicazione rettificativa, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 74/92, su un quotidiano avente diffusione nella stessa località dove il convegno in questione ha avuto luogo;
DELIBERA
che il messaggio descritto al punto 2 del presente provvedimento - diffuso dalla Fuel Saver Italia di Dario Riccobono & C. Snc di Palermo - costituisce, per le ragioni indicate in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole, ai sensi degli artt. 1, 2, lettera b), con riferimento all'articolo 3, lettera a), e 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta ogni ulteriore diffusione con effetto immediato.
DISPONE
a) la pubblicazione di una comunicazione rettificativa, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 74/92, da effettuare a cura e spese della Fuel Saver Italia di Dario Riccobono & C. Snc, in qualità di operatore pubblicitario, sul quotidiano "Il Mattino", edizione di Salerno, secondo le seguenti modalità :
1) il testo da pubblicare è quello riportato in allegato al presente provvedimento;
2) la pubblicazione dovrà essere effettuata, entro 40 giorni dalla notifica del presente provvedimento e dovrà occupare uno spazio corrispondente a n. 24 moduli, con dimensioni indicative di mm. 180 x 224;
3) la pubblicazione dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura e aspetto dell'estratto allegato; inoltre, nella pagina sulla quale sarà pubblicato l'estratto, così come sulle restanti pagine del citato giornale, non devono essere contestualmente pubblicati annunci e/o messaggi che contestino il contenuto dell'estratto medesimo, che tendano ad attenuarne l'importanza ovvero che ne travisino il significato e/o la finalità ;
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera IL PRESIDENTE
Giuliano Amato
Allegato al provvedimento n. 5475 ( PI1469 ) FUELSAVER SUPER-TECH
COMUNICAZIONI A TUTELA DEL CONSUMATORE
AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
******
L'Autorità ha ritenuto
ingannevolE
la pubblicita' del dispositivo per la riduzione di consumi ed emissioni inquinanti dei veicoli a motore
"SUPER TECH"
(diffusa dalla FUELSAVER ITALIA S.n.c. mediante volantini e schede tecniche distribuiti in occasione di un convegno svoltosi presso un hotel di Paestum (SA) nei giorni 28/30 maggio 1997)
Tali messaggi presentavano "SUPER TECH" come un dispositivo da collocare nel serbatoio dei veicoli a motore ed in grado di "sviluppare una migliore e più completa combustione" disaggregando la "catena molecolare" di carbonio e idrogeno per effetto di un "campo composito di radiazioni ceramiche infrarosse e di radiazioni magnetiche".
La pubblicità affermava inoltre:
" riduce le emissioni nocive (fino al 90 %);
" migliora i consumi (10-15 %);
" prodotto brevettato e garantito per 5 anni
In realtÃ
" il brevetto vantato non riguarda l'efficacia del prodotto
" le affermazioni circa i principi di funzionamento del Super Tech non hanno fondamento scientifico;
" le prove con le quali la FUELSAVER ITALIA giustifica i risultati del prodotto non sono state effettuate in un laboratorio qualificato, secondo la normativa internazionale per la verifica dei consumi e delle emissioni.
L'Autorità ha pertanto disposto la pubblicazione del presente estratto.
(Provvedimento adottato nell'Adunanza del 12 novembre 1997, ai sensi del d. lgs. 74/92)