Montare antiparticolato per omologazione euro 4

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ryo_di_shinjuku
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Montare antiparticolato per omologazione euro 4

Messaggio da ryo_di_shinjuku »

per l'esigenza di passare da euro2 a euro 3 o 4 sto cercando informazioni sulla rete... Ecco cosa ho trovato, se avete altre info, magari prezzi delle varie alternative postate pure!

FILTRI ANTI PARTICOLATO (FAP)
Decreto ministeriale per consentire l'omologazione e il montaggio di filtri anti particolato sui veicoli già in circolazione e sprovvisti di tali sistemi

Il Ministero dei trasporti, considerata l'esigenza di consentire l'adozione di misure in grado di ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli in circolazione tramite l'utilizzazione di sistemi di riduzione della massa di particolato emesso dai motori, ha emanato il Decreto 39/2008 con il quale stabilisce le regole per l'omologazione e il montaggio dei filtri anti particolato.
I sistemi di riduzione del particolato devono essere omologati in conformità alle prescrizioni del regolamento e con riferimento alle procedure di prova previste dalla direttiva 88/77/CEE, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE.
L'installazione di un sistema riconosciuto idoneo per un tipo di motore determina, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, l'inquadramento del medesimo tipo di motore nella fascia di appartenenza richiesta nella domanda di omologazione.
Gli Uffici motorizzazione civile, a richiesta dell'utenza, procedono alla visita sui singoli autoveicoli per verificare la conformità del sistema installato al tipo omologato. Successivamente all'effettuazione con esito positivo della visita, gli Uffici motorizzazione civile aggiornano la carta di circolazione dell'autoveicolo mediante l'apposizione sulla stessa di una dicitura recante la seguente annotazione: «Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di particolato, con marchio di omolo-gazione .... Ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, e' inquadrabile quale Euro ......»
15 marzo 2008

MINISTERO DEI TRASPORTI - DECRETO 25 gennaio 2008, n. 39 - Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di autoveicoli. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 62 del 13 marzo 2008)
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ryo_di_shinjuku
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Re: Montare antiparticolato per omologazione euro 4

Messaggio da ryo_di_shinjuku »

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ed

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 71 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti ad emanare decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanita', in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto l'articolo 78 del citato decreto legislativo n. 285/1992 e l'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di attuazione del Codice della strada, concernente le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e l'aggiornamento della carta di circolazione;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti 5 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, concernente le norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda l'inquinamento prodotto dai motori diesel di propulsione, di cui alla direttiva 72/306/CEE, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2001, n. 160, con cui e' stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche», e successive modifiche ed integrazioni;

Considerata l'esigenza di consentire l'adozione di misure in grado di ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli in circolazione tramite l'utilizzazione di sistemi di riduzione della massa di particolato emesso dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione degli autoveicoli;

Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 3144/2007 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400/1988, con nota n. 16896 del 23 ottobre 2007;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il regolamento si applica ai sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato prodotto dai motori ad accensione spontanea, omologati ai sensi della direttiva 88/77/CEE e successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE, destinati ad essere installati sugli autoveicoli in circolazione.

2. I sistemi, di cui al comma 1, sono omologati in conformita' alle prescrizioni del regolamento e con riferimento alle procedure di prova previste dalla direttiva 88/77/CEE, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del regolamento si intendono per:

a) «sistema» idoneo alla riduzione della massa di particolato, uno o piu' elementi funzionalmente interconnessi con il motore, ovvero con i suoi dispositivi di aspirazione o di scarico, ovvero con il suo sistema di alimentazione e controllo;

b) «fasce di appartenenza dei tipi di motori», convenzionalmente definite in funzione della rispondenza ai limiti di emissione allo scarico adottati a livello comunitario, i seguenti raggruppamenti:

aa) Euro 0 appartengono a tale fascia i motori non omologati ai fini dell'inquinamento, ovvero omologati antecedentemente alla entrata in vigore alla direttiva 91/542/CEE;

bb) Euro 1 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga A;

cc) Euro 2 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B; dd) Euro 3 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2001/27/CE, riga A;

ee) Euro 4 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2006/51/CE, riga B1; ff) Euro 5 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2006/51/CE, riga B2. All'allegato A e' riportata la tabella con i valori limite delle emissioni da massa di particolato, adottati a livello comunitario, correlati con le fasce di appartenenza, di cui sopra;

c) «famiglia di tipi di motori», un insieme di tipi di motori individuati in base ai parametri riportati al punto 1 dell'allegato C;

d) «motore capostipite», un motore appartenente ad una determinata famiglia di tipi di motori, considerato rappresentativo della stessa in base ai parametri riportati al punto 2 dell'allegato C;

e) «costruttore», il produttore di un sistema idoneo alla riduzione della massa di particolato emesso da un motore.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del regolamento si intendono per:

a) «sistema» idoneo alla riduzione della massa di particolato, uno o piu' elementi funzionalmente interconnessi con il motore, ovvero con i suoi dispositivi di aspirazione o di scarico, ovvero con il suo sistema di alimentazione e controllo;

b) «fasce di appartenenza dei tipi di motori», convenzionalmente definite in funzione della rispondenza ai limiti di emissione allo scarico adottati a livello comunitario, i seguenti raggruppamenti:

aa) Euro 0 appartengono a tale fascia i motori non omologati ai fini dell'inquinamento, ovvero omologati antecedentemente alla entrata in vigore alla direttiva 91/542/CEE;

bb) Euro 1 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga A;

cc) Euro 2 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B;

dd) Euro 3 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2001/27/CE, riga A;

ee) Euro 4 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2006/51/CE, riga B1;

ff) Euro 5 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2006/51/CE, riga B2. All'allegato A e' riportata la tabella con i valori limite delle emissioni da massa di particolato, adottati a livello comunitario, correlati con le fasce di appartenenza, di cui sopra;

c) «famiglia di tipi di motori», un insieme di tipi di motori individuati in base ai parametri riportati al punto 1 dell'allegato C;

d) «motore capostipite», un motore appartenente ad una determinata famiglia di tipi di motori, considerato rappresentativo della stessa in base ai parametri riportati al punto 2 dell'allegato C;

e) «costruttore», il produttore di un sistema idoneo alla riduzione della massa di particolato emesso da un motore.

Art. 3.

Omologazione dei sistemi

1. La domanda di omologazione di un sistema e' presentata dal costruttore, ovvero dal suo rappresentante, opportunamente accreditato, ad un Centro prove autoveicoli, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277. La domanda e' corredata da una scheda informativa compilata in conformita' al modello riportato nell'allegato B.

2. Nella domanda sono indicati:

a) la famiglia dei tipi di motori alla quale e' destinato il sistema, nonche' la fascia di originaria appartenenza dei motori (Euro .....), in funzione della loro rispondenza ai livelli di emissione allo scarico;

b) la fascia di appartenenza nella quale si chiede l'inquadramento della famiglia dei tipi di motori, dotati di sistema, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato.

3. Ogni sistema e' omologato, con eventuali estensioni di omologazione, in relazione ad una o piu' famiglie di motori. La verifica dell'idoneita' del sistema, ai fini della sua omologazione, e' effettuata in base ai criteri e con le procedure riportate nell'allegato D.

4. Il costruttore dichiara inoltre in relazione a ciascun tipo di motore costituente la famiglia, che:

a) effettua la prevista procedura di verifica di durabilita' del sistema, conformemente a quanto riportato nell'allegato E;

b) l'installazione del sistema non comporta, in qualunque fase di funzionamento del motore, il superamento dei valori massimi ammissibili di contropressione allo scarico.

5. A ciascun tipo di sistema, omologato in ottemperanza alle prescrizioni del regolamento, e' assegnato un numero di omologazione/estensione di omologazione, in conformita' a quanto previsto nell'allegato IV al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277.

6. La Direzione generale per la motorizzazione rilascia il certificato di omologazione del sistema redatto in conformita' al modello riportato all'allegato F.

Art. 4.

Caratteristiche generali dei sistemi

1. E' richiesta la preventiva autorizzazione del costruttore dell'autoveicolo, ovvero del costruttore del motore se diverso da quello dell'autoveicolo, per sistemi funzionalmente connessi con uno o piu' dei seguenti elementi:

a) dispositivi elettronici di gestione dell'alimentazione ed eventualmente di verifica della combustione e del controllo delle emissioni;

b) linea dei componenti destinata all'alimentazione del motore (con l'esclusione del serbatoio e dei relativi condotti);

c) motore di trazione;

d) sistema EGR.

2. Il sistema prevede un dispositivo di allarme per eccessiva contropressione allo scarico che segnali il livello critico di intasamento. 3. Non sono ammesse soluzioni tecniche che prevedano, attraverso dispositivi di bypass, l'esclusione o la parzializzazione del sistema. 4. Per i sistemi che si avvalgono di specifici additivi o reagenti chimici il costruttore:

a) prevede sistemi automatici di additivazione;

b) prevede l'installazione sul veicolo di un dispositivo di segnalazione dell'assenza di additivo;

c) dichiara che l'uso di questi prodotti non danneggia il veicolo, ovvero il motore;

d) allega alla documentazione di omologazione la scheda di sicurezza degli additivi o dei reagenti utilizzati;

e) fornisce informazioni circa eventuali emissioni di metalli prodotte dall'utilizzo degli additivi o dei reagenti;

f) fornisce istruzioni sulle conseguenze che la mancanza o l'eccesso di additivo o reagente chimico puo' avere sul sistema o sul motore;

g) prescrive le misure da adottare per l'uso corretto da parte dell'utilizzatore;

h) dichiara che la qualita' del combustibile, dopo l'additivazione, resti conforme a quanto previsto dalla norma EN 590, nonche' dalle norme vigenti ai fini della tutela della salute e dell'ambiente;

Art. 5.

Inquadramento dei motori ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato

1. L'installazione di un sistema riconosciuto idoneo per un tipo di motore determina, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, l'inquadramento del medesimo tipo di motore nella fascia di appartenenza richiesta nella domanda di omologazione, di cui al comma 2, punto b, dell'articolo 3.

Art. 6.

Prescrizioni per l'installazione dei sistemi sugli autoveicoli in circolazione

1. Gli Uffici motorizzazione civile, a richiesta dell'utenza, procedono alla visita sui singoli autoveicoli per verificare la conformita' del sistema installato al tipo omologato.

2. L'installatore fornisce una dichiarazione con la quale certifica l'osservanza delle disposizioni di installazione previste dal costruttore, ovvero, nei casi previsti al comma 1 dell'articolo 4, dal costruttore dell'autoveicolo o del motore.

Art. 7.

Aggiornamento della carta di circolazione

1. Successivamente all'effettuazione, con esito positivo, della visita di cui all'articolo 6, gli Uffici motorizzazione civile aggiornano la carta di circolazione dell'autoveicolo mediante l'apposizione sulla stessa di una dicitura recante la seguente annotazione: «Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di particolato, con marchio di omolo-gazione .... Ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, e' inquadrabile quale Euro ......».

Art. 8.

Prescrizioni per il costruttore del sistema

1. Ogni sistema omologato riporta il marchio dell'omologazione conseguita, chiaramente leggibile ed indelebile, recante la numerazione di cui al comma 6 dell'articolo 3. Tale marchio va apposto direttamente o tramite targhetta solidale su uno degli elementi componenti il sistema, posto sulla linea di scarico.

2. Il costruttore correda ogni singola unita' prodotta con le prescrizioni per l'installazione, di cui all'articolo 6, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.

3. Ogni singolo sistema prodotto e' corredato con le informazioni di uso e manutenzione dello stesso, destinate all'utilizzatore. Tali informazioni includono anche quelle relative alle caratteristiche dei carburanti che possono essere utilizzati con ciascun sistema, come il contenuto di zolfo.

Art. 9.

Conformita' della produzione

1. Gli impianti di produzione dei sistemi sono soggetti al controllo del sistema di verifica della conformita' della produzione, prevista dal decreto dirigenziale 25 novembre 1997.

2. I sistemi omologati sono realizzati in modo da risultare conformi al tipo omologato.

3. La Direzione generale della motorizzazione puo' procedere a qualsiasi prova prescritta nel regolamento, nell'ambito della verifica:

a) della conformita' della produzione del sistema;

b) delle procedure per la valutazione della durabilita' del sistema.

4. L'omologazione accordata per un tipo di sistema e' revocata se non vengono rispettate le prescrizioni del presente articolo.

Art. 10.

Riconoscimento dei sistemi omologati da Stati membri dell'Unione europea

1. I sistemi omologati in altri Stati membri dell'Unione europea, dalla Turchia, o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, corredati di idonea documentazione emessa da uno dei sopracitati Stati, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sulla base di certificazioni rilasciate nei Paesi di provenienza.

2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame documentale che le condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal regolamento, non comporta la ripetizione di controlli gia' esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 gennaio 2008

Il Ministro dei trasporti Bianchi

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Pecoraro Scanio

Il Ministro della salute Turco

Visto, il Guardasigilli: Scotti

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2008

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 135

ALLEGATI:

Omissis ...

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubbli-cazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
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Re: Montare antiparticolato per omologazione euro 4

Messaggio da ryo_di_shinjuku »

Come al solito si capisce poco...
Ma serve montare un qualcosa di preciso dopo averne richiesto il nulla osta fiat? Da quanto pare non basta montare, per esempio, fap di una stilo 120 (euro 4) ed andare in motorizzazione a fare una prova..
Certo, immagino che l'ideale sia andare direttamente in motorizzazione a chiedere..
Una cosa chiaa è che dovro' ripristinare l'egr (appena bypassata come si deve...)
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ryo_di_shinjuku
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Re: Montare antiparticolato per omologazione euro 4

Messaggio da ryo_di_shinjuku »

http://lamarmittaonline.com/1/modifica_ ... 08808.html

KIT MODIFICA FAP AUDI - SEAT - SKODA -VOLKSWAGEN (gruppo vag) ecc...



CATALOGO FILTRO ANTIPARTICOLATO DPF E VETTURE DISPONIBILI GIA' OMOLOGATE

CONTROLLATE ATTENTAMENTE I DATI TECNICI E SERIE MOTORE DELLA VOSTRA AUTO


SCARICA DA QUI IL CATALOGO COMPLETO PASSAGGIO AUTO EURO 3


LISTA AGGIORNATA AUTO EURO 2
CHE POSSONO GIA' MONTARE IL FAP/DPF OMOLOGATO

SCARICA DA QUI IL CATALOGO COMPLETO PASSAGGIO AUTO EURO 2






MODIFICA FILTRO ANTIPARTICOLATO FAP DPF PER AUTO SENZA FAP E PASSAGGIO CATEGORIA EURO4

Permette il passaggio da fascia Euro 2/3 a Euro 4 applicabile sui veicoli in commercio

Il filtro può essere installato SOLO da meccanici abilitati ad effettuare modifiche all’auto;

Quindi quei meccanici che abbiano la firma depositata presso la motorizzazione civile .



QUESTO VI PERMETTERA' DI CIRCOLARE IN TUTTE LE ZONE DOVE SONO ATTIVI I DIVIETI DI CIRCOLAZIONE

AI VEICOLI DI CATEGORIA INFERIORE A EURO 4 COME LA NORMATIVA VIGENTE IMPONE

A PARTIRE DA OTTOBRE IN LOMBARDIA E A SEGUIRE IN TUTTE LE REGIONI ITALIANE







DOMANDE E RISPOSTE LEGGERE CON ATTENZIONE



1) Quali filtri sono stati ad oggi omologati?

Ad oggi hanno omologato i filtri antiparticolato montati sulle auto del Gruppo VAG

(Volkswagen – Seat - Audi – Skoda) ma sono in fase di Omologazione tutti i filtri per la auto

del gruppo Fiat

2) Chi può installare il filtro ?

Il filtro può essere installato da meccanici abilitati ad effettuare modifiche all’auto tali da

Quindi quei meccanici che abbiano la firma depositata presso la motorizzazione civile .

Li trovate anche su internet e ci sono in tutte le zone d'Italia

3) Cosa bisogna fare per depositare la firma?

a) Fare una visura camerale della propria attività

b) Redigere un documento intestato dove si richiede il deposito della firma del titolare

dell’attività.

c) Fare copia del documento di identità del titolare dell’attività

d) Portare tutti i documenti alla Motorizzazione Civile di competenza

4) Quali documenti troviamo assieme al filtro ?

a) Certificato di Omologazione del Filtro

b) Modulo per dichiarazione avvenuta installazione a regola d’arte

c) Istruzioni per l’installazione

d) Istruzioni per l’utilizzatore finale

5) Quale materiale troviamo all’interno della confezione ?

a) N°1 Filtro Antiparticolato

b) N°1 Sensore di pressione

c) N°1 Led (indicatore luminoso)

d) N°1 Kit tubi per collegamento del sensore di pressione

e) N°1 Kit collegamenti elettrici per Led.

6) Cosa bisogna fare per installarlo?

a) Verificare che il veicolo sia in un buon stato di efficienza soprattutto verificandone i fumi

di emissione perché una fuoriuscita anomala di materiali incombusti come ad esempio

Olio possono causare un veloce danneggiamento del filtro.

b) Togliere il catalizzatore presente sul veicolo.

c) Installare al suo posto il Filtro antiparticolato che ha la stessa forme e gli stessi fissaggi

del catalizzatore.

d) Fissare in una zone facilmente accessibile il sensore do pressione tramite l’apposita

staffa di fissaggio.

e) Collegare un tubicino tra il sensore di pressione e il Filtro.

f) Installare all’interno dell’abitacolo un led

g) Collegare il Led al sensore di pressione tramite il cavo elettrico

h) Collegare il Led all’alimentazione dell’auto.

7) Cosa bisogna fare per modificare il Libretto di circolazione?

a) Presentare alla Motorizzazione Civile:

a. Certificato di omologazione del filtro

b. Copia del Libretto dell’auto

c. Dichiarazione di avvenuta installazione a regola d’arte.

d. Copia del Documento di identità del proprietario dell’auto

e. Effettuare collaudo dell’auto presso un Centro Revisioni.

La Motorizzazione Civile provvederà all’aggiornamento o alla sostituzione del libretto di

Circolazione della vostra auto.
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grande fra
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Re: Montare antiparticolato per omologazione euro 4

Messaggio da grande fra »

esatto e' quello che intendevo io... so che sui camper a lavoro finito ci vogliono 5000 euro.. perche' so che va modificata la centralina per fare le rigenerazioni del dpf...
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ryo_di_shinjuku
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Re: Montare antiparticolato per omologazione euro 4

Messaggio da ryo_di_shinjuku »

5000 euro??? Ma sono pazzi? Passi su un camper, ma su una macchina che vale 300o euro uno con quei soldi la cambia!!!
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grande fra
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Re: Montare antiparticolato per omologazione euro 4

Messaggio da grande fra »

no infatti io ti dico per i camper, tutto n opera, filtro, centralina, e reimmatricolazione finito costa sui 5000 euro.. beh su un camper ce magari vale 30000 euro ci stanno.. :hola: :hola:
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spago
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Re: Montare antiparticolato per omologazione euro 4

Messaggio da spago »

quà in trentino e + precisamente a bolzano 2 anni fà circa avevano fatto queste cose, sò che la mtcc di bolzano nn ha particolari problemi a fare i colaudi..ne faranno 30 al gg credo...

il costo x un'auto è d circa 1000 euro pressapco tutto compreso


chiamate bolzano e chiedete
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giaguar2
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Re: Montare antiparticolato per omologazione euro 4

Messaggio da giaguar2 »

Occhio che il FAP è gestito tramite apposita mappa :pulp: Quindi credo andrà rivisto anche il Software della nostra ECU.

C'è anche chi, tramite appositi software, riesce a disabilitare il FAP da Ecu evitanto problemi di instasamento immediato dello stesso nel caso di rimappatura.
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ryo_di_shinjuku
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Re: Montare antiparticolato per omologazione euro 4

Messaggio da ryo_di_shinjuku »

Eh infatti...
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virus
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Re: Montare antiparticolato per omologazione euro 4

Messaggio da virus »

comunque non capisco perche mai dovremmo montare un ''accessorio'' piu tossico, e perche questa tossicità sia in campo Euro4-5 ...
sempre in contraddizioni
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>>>> corro quando piove, piove quando corro... l'uno è preda e predatore dell'altro <<<<
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N° 195
presentazione !?
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