Eccovi il testo completo del nuovo decreto ruota
DECRETO 10 gennaio 2013, n. 20 Regolamento recante norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruota, nonche' procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione. (13G00059) (GU n.56 del 7-3-2013)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:
«Nuovo Codice della strada», e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 75 del predetto decreto
legislativo, in materia di accertamento dei requisiti di idoneita'
alla circolazione e omologazione dei veicoli a motore e loro
rimorchi, il cui comma 3-bis demanda a decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti l'emanazione di norme specifiche per
l'approvazione nazionale di sistemi, componenti ed entita' tecniche,
nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali elementi
di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di
autovetture e motocicli nuovi o in circolazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo
codice della strada, e successive modificazioni, ed in particolare
l'articolo 236, in materia di modifica delle caratteristiche
costruttive dei veicoli in circolazione ed aggiornamento della carta
di circolazione, il cui comma 2, tra l'altro, individua gli elementi
del veicolo la cui modifica e' subordinata al rilascio di apposito
nulla osta da parte della casa costruttrice;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2
maggio 2001, n. 277, recante: «Disposizioni concernenti le procedure
di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine
agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed
entita' tecniche», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2007,
recante: «Recepimento della direttiva 2005/64/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sull'omologazione dei
veicoli a motore, per quanto riguarda la loro riutilizzabilita',
riciclabilita' e recuperabilita' e che modifica la direttiva
70/156/CEE del Consiglio»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12
luglio 2008, supplemento ordinario, recante: «Recepimento della
direttiva 2007/46/CE della Commissione europea del 5 settembre 2007,
relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali
veicoli»;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante:
«Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori
uso», e successive modificazioni;
Visto, in particolare, il regolamento n. 124 della Commissione
economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) recante:
«Disposizioni uniformi relative all'omologazione di ruote per
autovetture e loro rimorchi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea n. L 375/588 del 27 dicembre 2006, e successiva
rettifica pubblicata nella medesima Gazzetta Ufficiale n. L 70/413
del 9 marzo 2007;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21 aprile 2009,
recante: «Procedure di verifica del sistema di controllo di
conformita' del processo produttivo e della conformita' del prodotto
al tipo omologato per veicoli, sistemi, componenti ed entita'
tecniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2009, n.
107;
Considerata l'esigenza di regolamentare, ai sensi del citato
articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, le procedure di approvazione nazionale di ruote diverse da
quelle originali e da quelle sostitutive del costruttore,
singolarmente o in abbinamento agli pneumatici, nonche' le procedure
idonee per la loro istallazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti di veicoli, sulle autovetture nuove o in
circolazione;
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e
regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n.
317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre
2000, n. 427;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere n. 8215 del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25
ottobre 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono applicabili le definizioni di
cui al paragrafo 2 del regolamento n. 124 della Commissione economica
per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) recante: «Disposizioni
uniformi relative all'omologazione di ruote per autovetture e loro
rimorchi». Inoltre, si intende per:
a) «sistema ruota»: una ruota, diversa dalle «ruote originali» e
dalle «ruote sostitutive del costruttore del veicolo», quali
definite, rispettivamente, dai punti 2.3 e 2.4.1 del predetto
paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE, singolarmente considerata
ovvero unitamente ad uno o piu' dei seguenti elementi: pneumatico
gia' omologato in base alle disposizioni vigenti in materia, viti o
dadi di fissaggio, adattatori o distanziali ruota;
b) «tipo di veicolo»: l'insieme dei veicoli quali definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera s), del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008;
c) «famiglia di veicoli»: sottoinsieme di varianti o versioni,
quali definite dall'allegato II , parte B, punto 1, del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008,
appartenenti allo stesso tipo di veicolo, che non differiscano per
carrozzeria e caratteristiche dimensionali e prestazionali
dell'impianto frenante;
d) «campo d'impiego»: le famiglie di veicoli sulle quali il
«sistema ruota» puo' essere installato.