LEGGE TUNING decreto BERSANI
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- Manuel88
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cioè in poche parole per mettere i benematai cerchi da 16 " devo seguire la procedura "solita"?
Pusher kit xeno. distanziali, dischi , sensori...
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Dopo molto tempo si e' arrivati(a quanto sembra)ad una soluzione
(Componentistica dei veicoli a motore).
In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità ed al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato, l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«Art. 78. - (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione)
- 1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 ed N1, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
a ) il componente o insieme di componenti modificato è certificato da apposita relazione che attesta le caratteristiche tecniche del componente o insieme di componenti e la possibilità di installazione per ciascun modello di veicolo senza pregiudicare le sue caratteristiche relative alla sicurezza stradale e all'inquinamento ambientale;
b ) la certificazione di cui alla lettera a) è redatta in conformità a disposizioni tecniche previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU ed è trasmessa al Ministero dei trasporti;
c ) la certificazione di cui alla lettera a) è rilasciata da un ente che ha preventivamente comunicato l'avvio della propria attività al Ministero dei trasporti. A tal fine, l'ente autocertifica la propria indipendenza organizzativa, economica e funzionale dai produttori, commercializzatoci e installatori di componenti, nonché il possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee all'effettuazione delle prove e di procedure adeguate di controllo della qualità in merito ai servizi forniti, demandando inoltre il possesso di idonea copertura assicurativa.
2. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie diverse da quelle indicate al comma 1, sono consentite con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
3. Il Ministero dei trasporti effettua i controlli anche al fine di disporre la sospensione o l'interdizione degli enti di cui al comma 1, lettera c), dallo svolgimento dell'attività di certificazione di cui al medesimo, nonché l'eventuale ritiro dal mercato dei componenti indebitamente certificati o risultati pericolosi, a cura e spese del produttore o dell'installatore nell'Unione europea.
4. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.485,00. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del capo I, sezione II, titolo VI, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
2. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta la seguente:
«d-bis) la relazione tecnica di cui all'articolo 78, comma 1, lettera a), nei casi previsti».
3. Le disposizioni di cui al comma 1, capoverso Art. 78, comma 1, acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto al medesimo comma 1, capoverso Art. 78, comma 2. A decorrere dalla medesima data è abrogato l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
3. 53. (Nuova formulazione) Martella.
Ora..sara' un po' il modo in cui e' stato scritto(odio questo scrivere da legislazione... incomprensibile e dispersivo ) ma non ho capito in pratica chi si occupera' di queste regolarizzazioni(dato che sta scritto che non si passera' dagli enti ex statali-mtcc)...sembra d'aver capito che saranno enti privati regolarmente accettati dal Ministero Dei Trasporti (alla fine io capisco,dalla lettura,che il No non arrivera' piu' dalla Casamadre ma da un ente privato..che ovviamente vorra' essere pagato )
Altra cosa..comma 4.. prima c'era la sanzione da art 78,con multa di 375 € piu' sospensione accessoria della Carta di Circolazione... ora art 78(se non in regola) con multa da 370 € a 1480 € con accessoria sospensione della Carta di Circolazione ...quindi..in pratica.. han solo aumentato la multa ???
Chi sappia leggere tra le righe..mi dica come richiedere le 195 al posto delle 205 senza dover scrivere nuovamente in Fiat
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In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità ed al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato, l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«Art. 78. - (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione)
- 1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 ed N1, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
a ) il componente o insieme di componenti modificato è certificato da apposita relazione che attesta le caratteristiche tecniche del componente o insieme di componenti e la possibilità di installazione per ciascun modello di veicolo senza pregiudicare le sue caratteristiche relative alla sicurezza stradale e all'inquinamento ambientale;
b ) la certificazione di cui alla lettera a) è redatta in conformità a disposizioni tecniche previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU ed è trasmessa al Ministero dei trasporti;
c ) la certificazione di cui alla lettera a) è rilasciata da un ente che ha preventivamente comunicato l'avvio della propria attività al Ministero dei trasporti. A tal fine, l'ente autocertifica la propria indipendenza organizzativa, economica e funzionale dai produttori, commercializzatoci e installatori di componenti, nonché il possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee all'effettuazione delle prove e di procedure adeguate di controllo della qualità in merito ai servizi forniti, demandando inoltre il possesso di idonea copertura assicurativa.
2. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie diverse da quelle indicate al comma 1, sono consentite con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
3. Il Ministero dei trasporti effettua i controlli anche al fine di disporre la sospensione o l'interdizione degli enti di cui al comma 1, lettera c), dallo svolgimento dell'attività di certificazione di cui al medesimo, nonché l'eventuale ritiro dal mercato dei componenti indebitamente certificati o risultati pericolosi, a cura e spese del produttore o dell'installatore nell'Unione europea.
4. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.485,00. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del capo I, sezione II, titolo VI, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
2. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta la seguente:
«d-bis) la relazione tecnica di cui all'articolo 78, comma 1, lettera a), nei casi previsti».
3. Le disposizioni di cui al comma 1, capoverso Art. 78, comma 1, acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto al medesimo comma 1, capoverso Art. 78, comma 2. A decorrere dalla medesima data è abrogato l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
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guarda mamma,ho fatto il Bravo
Ora non piu' Bravo,ma molto cattivo... Attenti,ora pungo!!
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si creeranno società esterne tipo il tuv che daranno qst tipo di omologazioni loro dovranno chiedere in pratica un nullaosta generico x operare ed una volta approvato dal ministero dei trasporti saranno libere di operare nel settore rilasciando non nulla osta ma bensi variazioni sulla carta di circolazione stessa
in pratica prima non si poteva ora potra solo chi ha una cifra di soldi da spendere xke ovviamente non credo che ste società lo faranno x 2 lire
alla fine il risultato sarà cmq se hai tanti soldi da spendere oltre tutti i lavori passa senno nisba come ora senza fare tutti i giri stile germania- omologa -italia ...
in pratica non cambia nulla solo che se ti fermano e trovi lo str@@@o fai prima a lasciargli li le chiavi
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la sensazione del vento sulla faccia ?
basta che tiro giu il finestrino!
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a me nono interessa sto decreto bastas che mi omologano i 16 " !!!!!
vado in motorizzazione faccio l aggiornamento anche perche ci sono stati precedenti !!
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sisi anche perche non devo fare strane modifiche sulla car !!!!
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e ki lascia la certificazione ke cio ke e montato e omologabile?cioe ke sia montato bene?
esempio,uno sotituisce il paraurti con uno sportivo,il carrozziere deve mettere una firma su un foglio kle dice ke il para e montao correttamente?
poi con sto foglio vai in MTCC o in un ente privato e questo controlla e omologa?
ke stronzate lo stesso,e se uno se lo fa da solo nn va bene?cacchio cosi xo e sempre in a noi
esempio,uno sotituisce il paraurti con uno sportivo,il carrozziere deve mettere una firma su un foglio kle dice ke il para e montao correttamente?
poi con sto foglio vai in MTCC o in un ente privato e questo controlla e omologa?
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datemi una strada piena di curve, cosi ke mi diverta
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quindi. io che non ho uno straccio di carta per alettoni, specchi, paraurti minigonne e prese d'aria che devo fare? dove caxxo devo andare? a consegnarla direttamente ai carabinieri?
Non importa se vinci di un centimetro o di un chilometro... L'importante è vincere!
Mercatino DanyBravo: http://www.bravotuning.it/club/veditopi ... highlight=
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ora son solo chiacchere..ma si vocifera che per chi ha gia' eseguito modifiche si debba piegare e prenderlo in quel posto senza parola proferire
scherzi a parte .. se i pezzi provengono da una ditta si richiedera' alla stessa la documentazione,per poi presentarla ai detti enti competenti.. dove invece si trattera' di pezzi autocostruiti o in pezzi unici gli stessi enti si prenderanno briga di controllare la costruzione e la non pericolosita' della modifica
scherzi a parte .. se i pezzi provengono da una ditta si richiedera' alla stessa la documentazione,per poi presentarla ai detti enti competenti.. dove invece si trattera' di pezzi autocostruiti o in pezzi unici gli stessi enti si prenderanno briga di controllare la costruzione e la non pericolosita' della modifica
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Tradotto conviene aspettare per modificare...
Stavo pensando che a questo punto il caro Mimmo potrebbe prendere anche la licenza per omologare le modifiche che fa visto che ha le attrezzature adeguate e il bagaglio tecnico necessario...
Vinz se leggi senti un attimo cosa ne pensa Mimmo.
Stavo pensando che a questo punto il caro Mimmo potrebbe prendere anche la licenza per omologare le modifiche che fa visto che ha le attrezzature adeguate e il bagaglio tecnico necessario...
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Le appendici di carrozzeria non modificano le caratteristiche presente nel libretto quindi non richiedono omologazione (ad eccezione ovviamente dell'allargameno del parafanghi che modifica la larghezza del veicolo). In questo caso è importante che i pezzi montati non presentino spigoli vivi (questo è già garantito dal marchio CE), che restino nella sagoma del veicolo (non allarghi e non allunghi) e che siano efficacemente ancorati al veicolo (altrimenti puoi anche menare il carrozziere). Inoltre devi avere a libretto la dicitura che indica che la macchina può essere dotata di appendici di carrozzeria. Se non la hai penso che ti basti fare l'aggiornamento del libretto per farla trascrivere.Danybravo ha scritto: quindi. io che non ho uno straccio di carta per alettoni, specchi, paraurti minigonne e prese d'aria che devo fare? dove caxxo devo andare? a consegnarla direttamente ai carabinieri?
Ultima modifica di Dreamweaver il 29 mag 2007 10:23, modificato 1 volta in totale.
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Giusto per completezza quoto la parte che ci interessa in questo caso:
e come detto paraurti, minigonne e spoiler non rientrano nelle caratteristiche a libretto (eccezion fatta per la lunghezza e la larghezza che deve rimanere la medesima).4. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.485,00. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del capo I, sezione II, titolo VI, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
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