Dopo molto tempo si e' arrivati(a quanto sembra)ad una soluzione
(Componentistica dei veicoli a motore).
In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità ed al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato, l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«Art. 78. - (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione)
- 1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 ed N1, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
a ) il componente o insieme di componenti modificato è certificato da apposita relazione che attesta le caratteristiche tecniche del componente o insieme di componenti e la possibilità di installazione per ciascun modello di veicolo senza pregiudicare le sue caratteristiche relative alla sicurezza stradale e all'inquinamento ambientale;
b ) la certificazione di cui alla lettera a) è redatta in conformità a disposizioni tecniche previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU ed è trasmessa al Ministero dei trasporti;
c ) la certificazione di cui alla lettera a) è rilasciata da un ente che ha preventivamente comunicato l'avvio della propria attività al Ministero dei trasporti. A tal fine, l'ente autocertifica la propria indipendenza organizzativa, economica e funzionale dai produttori, commercializzatoci e installatori di componenti, nonché il possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee all'effettuazione delle prove e di procedure adeguate di controllo della qualità in merito ai servizi forniti, demandando inoltre il possesso di idonea copertura assicurativa.
2. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie diverse da quelle indicate al comma 1, sono consentite con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
3. Il Ministero dei trasporti effettua i controlli anche al fine di disporre la sospensione o l'interdizione degli enti di cui al comma 1, lettera c), dallo svolgimento dell'attività di certificazione di cui al medesimo, nonché l'eventuale ritiro dal mercato dei componenti indebitamente certificati o risultati pericolosi, a cura e spese del produttore o dell'installatore nell'Unione europea.
4. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.485,00. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del capo I, sezione II, titolo VI, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
2. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta la seguente:
«d-bis) la relazione tecnica di cui all'articolo 78, comma 1, lettera a), nei casi previsti».
3. Le disposizioni di cui al comma 1, capoverso Art. 78, comma 1, acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto al medesimo comma 1, capoverso Art. 78, comma 2. A decorrere dalla medesima data è abrogato l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
3. 53. (Nuova formulazione) Martella.
Ora..sara' un po' il modo in cui e' stato scritto(odio questo scrivere da legislazione... incomprensibile e dispersivo

) ma non ho capito in pratica chi si occupera' di queste regolarizzazioni(dato che sta scritto che non si passera' dagli enti ex statali-mtcc)...sembra d'aver capito che saranno enti privati regolarmente accettati dal Ministero Dei Trasporti (alla fine io capisco,dalla lettura,che il No non arrivera' piu' dalla Casamadre ma da un ente privato..che ovviamente vorra' essere pagato

)
Altra cosa..
comma 4.. prima c'era la sanzione da art 78,con multa di 375 € piu' sospensione accessoria della Carta di Circolazione... ora art 78(se non in regola) con multa da
370 € a
1480 € 
con accessoria sospensione della Carta di Circolazione ...quindi..in pratica.. han solo aumentato la multa

???
Chi sappia leggere tra le righe..mi dica come richiedere le 195 al posto delle 205 senza dover scrivere nuovamente in Fiat
